Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LE INTERFERENZE”
DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE
Art. 1
È costituita una associazione culturale denominata INTERFERENZE. L’associazione non ha fini di lucro e si qualifica come ente non commerciale di tipo associativo.
Art. 2
L’associazione ha sede in Siracusa, via Lido Sacramento n.35, ma può costituire sedi
secondarie.
Art. 3
L’Associazione Interfrerenze è una associazione culturale, apolitica e apartitica. Scopo dell’associazione è:
– favorire, diffondere e promuovere attività socio culturali, scientifiche e ricreative
rivolte allo sviluppo della comunità.
– promuovere un progetto permanente di recupero, rivitalizzazione e
risistemazione organica delle culture “altre”, quali ogni Stato, Regione o Città
sono stati capaci di esprimere dalla loro nascita ad oggi.
– favorire, diffondere e promuovere l’interscambio delle culture regionali e
nazionali, da e verso tutti i paesi, europei e non, confrontando, ripercorrendo e
riscoprendo il percorso sociale ed artistico di ogni entità geo-politica, con
particolare attenzione a quelle che si riconoscono nella Comunità Europea.
– costituire una sorta di federazione del pensiero che riconosca come unica fonte
di ispirazione la creatività, promuovendo un progetto pluritematico e polisemico
in cui tutte le arti (pittura, scultura, architettura, poesia, prosa, scenografia,
fotografia, video arte, cinema, teatro, televisione, musica, moda, etc.) possano
costituire un momento di scambio, di coesione e una concreta opportunità di
costruzione di un percorso personale artistico e professionale.
ASSOCIATI
Art. 4
Sono associati dell’associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 5
Gli associati vengono ammessi a far parte dell’associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di appartenere all’associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell’associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro
versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti
verso l’associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente.
ASSEMBLEA
Art. 7
L’assemblea è formata da tutti gli associati.
L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
– alla nomina del Comitato Direttivo,
– all’approvazione e alle modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
Le delibere dell’assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 8
L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o e-mail inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 9
L’associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall’assemblea,
composto da due a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica
cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato
Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri
mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Comitato Direttivo si
intenderà decaduto.
Art. 10
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.
È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i
compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.
È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i
quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.
Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo
interno il Presidente.
Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all’assemblea per l’approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
PRESIDENTE
Art. 11
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale
rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
PATRIMONIO
Art. 12
Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
– dai beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura di proprietà dell’associazione
– da contributi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti;
– fondi di riserva costituiti con le eccedenze di esercizio.
Sono fonti di finanziamento dell’associazione:
– le quote sociali ed il tesseramento annuale dei soci;
– proventi derivanti dalla gestione dl patrimonio;
– proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative, progetti;
– contributi pubblici o privati, erogazioni e donazioni in genere finalizzati ad
attività;
– finanziamenti pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti per realizzazione di
attività;
– ogni altro provento derivante da attività ed iniziative, di qualunque natura
dell’associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 13
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di estinzione l’assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 14
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci, tra soci ed Associazione od i suoi organi, riguardo l’applicazione del presente statuto, del regolamento o delle delibere degli organi dell’associazione, dovrà essere devoluta ad un collegio dei garanti composto da tre membri e comunque da un numero dispari di componenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.